18.12.09

Ricevo e volentieri pubblico

Dal Codice di procedura civile il picaresco Art. 514. (Cose mobili assolutamente impignorabili)

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato..

Per un po’ mi è sembrato che la norma lasciasse spazio, con grave detrimento della nostra illustre cultura giuridica, alla incivile possibilità che a qualcuno venisse inflitto il pignoramento dello spazzettone del cesso, ma forse si salva tra gli “utensili di casa”. Certo se uno va a dire che mangia sul biliardo mi sa che glielo devono lasciare.