13.10.12

The King




"La tesi di fondo dell’Avvocatura ricorrente è che la norma dell’art. 90 Cost., prevedendo in favore del Presidente la irresponsabilità per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni (con la sola eccezione dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione) configurerebbe per lo stesso un regime globale di immunità, anche penale, con la conseguenza di rendere illegittima in sé qualsiasi forma di ascolto delle conversazioni, di registrazione delle stesse, ed a maggior ragione di valutazione ed utilizzazione processuale.
Tale tesi deriva dall’assunto che la norma dell’art. 90 Cost. non sarebbe limitativa e circoscrittiva della irresponsabilità presidenziale, ma a sua volta costituirebbe espressione particolare di un principio generale di assolutà immunità del Presidente nei confronti della legge penale, con la sola eccezione dei due reati di cui si è detto, estranei comunque alla ordinaria giurisdizione penale.
Per effetto di tale principio, assertivamente immanente nella Costituzione (ma non espresso in regole scritte) il Presidente della Repubblica sarebbe esente dalle regole ordinarie della legge penale sostanziale e processuale, con la conseguenza che, nei suoi confronti – in applicazione della generale immunità – varrebbe l’esigenza di generale salvaguardia delle riservatezza delle comunicazioni.
[…] Un’immunità assoluta potrebbe essere ipotizzata per il Presidente della Repubblica solo se, contraddicendo i principi dello stato democratico-costituzionale, gli si riconoscesse una totale irresponsabilità giuridica anche per i reati extrafunzionali.
Una simile irresponsabilità finirebbe invece per coincidere con la qualifica di “inviolabile”, che caratterizza il Sovrano nelle monarchie ancorché limitate: una inviolabilità che – tenuta distinta dalla inviolabilità garantita dallo Statuto e dalle leggi a tutti i cittadini – implicava una totale immunità dalla legge penale, nonché dal diritto privato quanto a particolar rapporti."

Dalla memoria di costituzione della Procura di Palermo nel giudizio di legittimità promosso da Napolitano.